Punti vendita carburante
L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte, subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi.
Gli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al decreto ministeriale 31/07/1934 e s.m.i., che riguardano la installazione dei serbatoi (capacità, profondità d’interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc.), le “colonnine” distributrici e l’esercizio degli impianti medesimi.
Con l’entrata in vigore il 7/08/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, gli «impianti di distribuzione carburanti» sono stati ricompresi al punto 13 dell’allegato I.
STILM si avvale di professionisti antincendio in grado di gestire le pratiche relative ai punti vendita di carburanti ad uso pubblico e privato, sia fissi che mobili, offrendo supporto nell’iter autorizzativo e nelle modalità di trasmissione agli enti competenti.