Nuove norme di sicurezza e antincendio per Bed and Breakfast, Affitti Brevi e Case Vacanza
Le norme di sicurezza e antincendio nel settore delle locazioni turistiche
La Legge nr.191 del 15.12.2023 introduce per il settore delle locazioni turistiche nuovi obblighi per i proprietari privati e i locatori in merito ai dispositivi minimi per garantire la sicurezza antincendio delle case vacanze, bed and breakfast e gli affitti brevi.
La norma si riferisce a una forma di locazione definita “affitti brevi” di immobili ad uso abitativo per un massimo di 30 giorni; tipologia di contratto regolato dal art.4 del DL 50/2017 e stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa.
Se l’attività è gestita in forma imprenditoriale è necessario l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, nello specifico:
- DM 09.04.1994 approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere
- DM 14.07.2015 disposizioni di prevenzioni incendi per le attività recettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Adeguamenti richiesti
Per adeguarsi agli obblighi richiesti dalla Legge 191 del 15.12.2023 i proprietari dovranno dotare l’appartamento almeno dei dispositivi minimi previsti, quali:
- devono essere posti un numero adeguato di estintori, in punti visibili e strategici,
sulla base della normativa e della planimetria dell’appartamento/struttura, gli stessi dovranno essere di tipologia idonei alla struttura. - Le unità immobiliari devono essere dotate di rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio in numero adeguato alla tipologia di struttura (casa, appartamento, camera senza cucina, etc.), al tipo di alimentazione (GPL o metano) a servizio degli impianti, alla presenza di stufe o camini o simili.
Ognuno di questi dispositivi deve essere scelto in base alla nuova normativa e le specifiche della planimetria dell’appartamento; mentre, la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, nr. 37.
Attenzione al “fai da te”!
La scelta dei dispositivi idonei alla specifica struttura è un passo, nonché la loro installazione deve essere correlata da omologazione e/o dichiarazione di corretta installazione. Senza opportuna consapevolezza si rischia un acquisto non conforme o non necessario per la propria attività o completamente sbagliato che potrebbe portate a sanzioni importanti da parte delle autorità competenti.
STILM si avvale di un’esperienza pluriennale di professionisti in grado di conciliare le esigenze del cliente con i nuovi requisiti normativi dati dalla legge 191 del 15.12.2023.
Inoltre, STILM è in grado di elaborare ottimali soluzioni tecnico-economiche, grazie al contatto diretto con i vari fornitori, tali da consentire al committente di ottenere elevati standard di sicurezza minimizzando i costi di realizzazione.
Dopo un primo sopralluogo, sarà fornita la possibilità al cliente di acquistare un pacchetto all inclusive comprensivo di progettazione, fornitura e posa in opera per potersi allineare alle richieste normative e dove sarà seguito a 360° con proposte su misura.
Legge nr.191 del 15.12.2023
“Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”