Rischi da Incidenti Rilevanti – Seveso
Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”), recepita dal governo con il decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 hanno inteso migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con il D.Lgs 334/99 (Seveso II), al fine di garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi e su come comportarsi in caso di incidente; consentendo altresì la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante.
Uno stabilimento è soggetto al D.lgs.105/15 se detiene sostanze e/o miscele pericolose elencate nell’Allegato 1 al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabilite. Occorre precisare che tali sostanze/miscele possono essere presenti nello stabilimento come materie prime, prodotti, sottoprodotti, rifiuti o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.
Nel caso in cui in uno stabilimento sono presenti sostanze/miscele pericolose in quantità superiori al valore soglia della colonna 2, il gestore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti la Notifica di cui all’art.13, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5 al decreto. Nel caso sia superato il valore soglia della colonna 3, il gestore è inoltre obbligato a predisporre e trasmettere il Rapporto di Sicurezza (articolo 15).
Il gestore di uno stabilimento rientrante nel camppo di applicazione del D.Lgs 105/15 è in ogni caso tenuto a redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e ad attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del decreto.
Nel campo di applicazione del Decreto rientrano tutte le sostanze e preparati presenti, ad ogni titolo (materie prime, prodotti finiti, intermedi, rifiuti etc…), all’interno di un sito gestito da un unico soggetto (gestore).
Al fine di non incorrere in possibili sanzioni penali, ogni persona che gestisce sostanze e miscele chimiche pericolose deve verificare le schede di sicurezza aggiornate e le rispettive quantità di prodotti in proprio possesso, al fine di verificare l’assoggettabilità o meno al D.Lgs 105/15 del proprio sito.
STILM, è in grado di sviluppare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 105/15, in particolare:
- Compilare il documento di Notifica con contestuale inserimento nel Registro Nazionale delle Notifiche degli Impianti a Rischio di Incidente Rilevante, gestito da ISPRA
- Sviluppare l’analisi di sicurezza di primo livello per tutte le tipologie di attività rientrantio nel campo di applicazione del D.Lgs 105/15
- Redigere ed implementare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il sistema di gestione della sicurezza
- Sviluppare l’analisi di sicurezza di secondo livello “Rapporto di Sicurezza”, secondo quanto previsto dal D.Lgs 105/15 per gli Stabilimenti di Soglia Superiore
- Redigere il Piano d’Emergenza Interno, sulla base dei risultati dell’analisi di sicurezza effettuata
- Affiancare il gestore nella trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione degli effetti domino, nonché per la redazione dei Piano d’Emergenza Esterno.